Art. 35
Condizioni di validità
In vigore dal 14 lug 2009
Condizioni di validità
1. Il riconoscimento di una menzione tradizionale è accolto se:
a)
la menzione risponde alla definizione di cui all’, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 e alle condizioni di cui all’ del presente regolamento;
b)
la menzione è costituita esclusivamente da:
i)
un nome tradizionalmente usato in commercio in un’ampia parte del territorio della Comunità, o del paese terzo interessato, per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure
ii)
un nome notorio, tradizionalmente usato in commercio nel territorio di almeno uno Stato membro o del paese terzo interessato per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008;
c)
la menzione:
i)
non è generica;
ii)
è definita e disciplinata dalla normativa dello Stato membro, oppure
iii)
è soggetta a condizioni d’impiego conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per uso tradizionale si intende:
a)
una durata di almeno cinque anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all’, lettera a), del presente regolamento,
b)
una durata di almeno 15 anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all’, lettera b), del presente regolamento.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), si intende per «generica» la denominazione di una menzione tradizionale che, pur riferendosi a un metodo di produzione o di invecchiamento specifico, oppure alla qualità, al colore, al tipo di località o a un particolare connesso alla storia di un prodotto vitivinicolo, è divenuta il nome comune del prodotto vitivinicolo in questione nella Comunità.
4. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle menzioni tradizionali di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:607:oj#art-35