Art. 42
Omonimi
In vigore dal 14 lug 2009
Omonimi
1. La protezione della menzione per cui è presentata la domanda, omonima o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi del presente capo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione.
Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti non è registrata, nemmeno se è esatta.
L’impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la menzione omonima protetta successivamente sia sufficientemente differenziata da quella già registrata nell’allegato XII, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.
2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni tradizionali protette anteriormente al 1o agosto 2009, parzialmente omonime di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta o di un nome di varietà di uve da vino o di suoi sinonimi elencati nell’allegato XV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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