Art. 38
Ammissibilità
In vigore dal 14 lug 2009
Ammissibilità
1. Per determinare se un’opposizione sia ammissibile, la Commissione verifica se il ricorso in opposizione indica i diritti anteriori addotti e i motivi dell’opposizione e se è rispettato il termine per il suo ricevimento da parte della Commissione previsto all’, primo comma.
2. Se l’opposizione si basa sulla notorietà e sulla reputazione di un marchio commerciale preesistente, in conformità all’, paragrafo 2, il ricorso in opposizione è accompagnato dalla prova della presentazione, della registrazione o dell’uso del marchio commerciale preesistente, come il certificato di registrazione, nonché dalla prova della sua notorietà e reputazione.
3. I ricorsi in opposizione debitamente motivati contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell’opposizione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.
Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l’uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell’uso del marchio preesistente e sulla sua notorietà e reputazione.
4. Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi, di cui ai paragrafi da 1 a 3, non sono presentati contemporaneamente al ricorso in opposizione, o mancano documenti, la Commissione ne informa l’opponente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge il ricorso in quanto inammissibile. La decisione in merito all’inammissibilità è comunicata all’opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell’organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.
5. I ricorsi in opposizione ritenuti ammissibili sono comunicati alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell’organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.
Storico versioni
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