Art. 7
Legame
In vigore dal 14 lug 2009
Legame
1. Gli elementi che evidenziano il legame di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008 spiegano in che misura le caratteristiche della zona geografica limitata incidono sul prodotto finito.
Se le domande riguardano categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame sono illustrati per ogni categoria di prodotti considerati.
2. Nel caso di una denominazione di origine, il disciplinare di produzione contiene:
a)
informazioni sulla zona geografica, in particolare sui fattori naturali e antropici, rilevanti per il legame;
b)
informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico;
c)
una descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
3. Nel caso di una indicazione geografica, il disciplinare di produzione contiene:
a)
informazioni sulla zona geografica rilevanti per il legame;
b)
informazioni sulla qualità, notorietà o su altre caratteristiche specifiche del prodotto attribuibili all’origine geografica;
c)
una descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
4. Il disciplinare di un’indicazione geografica precisa se l’indicazione si basa su una specifica qualità o notorietà oppure su altre caratteristiche del prodotto legate alla sua origine geografica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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