Art. 9

Ricevimento della domanda

In vigore dal 14 lug 2009
Ricevimento della domanda 1.   Le domande sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data è resa pubblica con i mezzi adeguati. 2.   La Commissione appone la data di ricezione e il numero d’ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono la domanda. Agli Stati membri o alle autorità dei paesi terzi o al richiedente stabilito in un paese terzo è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti: a) il numero di fascicolo; b) il nome da registrare; c) il numero di pagine ricevute e d) la data di ricevimento della domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:607:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ricevimento della domanda (Art. 9 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo