Art. 9
Ricevimento della domanda
In vigore dal 14 lug 2009
Ricevimento della domanda
1. Le domande sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data è resa pubblica con i mezzi adeguati.
2. La Commissione appone la data di ricezione e il numero d’ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono la domanda.
Agli Stati membri o alle autorità dei paesi terzi o al richiedente stabilito in un paese terzo è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:
a)
il numero di fascicolo;
b)
il nome da registrare;
c)
il numero di pagine ricevute e
d)
la data di ricevimento della domanda.
Storico versioni
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