Art. 10
Presentazione di una domanda transfrontaliera
In vigore dal 14 lug 2009
Presentazione di una domanda transfrontaliera
1. In caso di richiesta transfrontaliera relativa a un nome che designa una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune da una o più associazioni di produttori che rappresentano tale zona.
2. Se la domanda riguarda solo Stati membri, è espletata la procedura nazionale preliminare di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 in tutti gli Stati membri interessati.
Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, la domanda transfrontaliera è presentata alla Commissione da un solo Stato membro a nome degli altri Stati membri, insieme all’autorizzazione ricevuta da ciascuno di questi Stati membri ad agire in nome e per conto loro.
3. Una domanda transfrontaliera che riguarda solo paesi terzi è presentata alla Commissione da una sola associazione richiedente a nome delle altre oppure da uno solo dei paesi terzi a nome degli altri e comprende:
a)
gli elementi che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni previste agli del regolamento (CE) n. 479/2008;
b)
la prova della protezione nei paesi terzi interessati e
c)
un’autorizzazione, ai sensi del paragrafo 2, da parte di ciascuno degli altri paesi terzi interessati.
4. Se una domanda transfrontaliera coinvolge almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la procedura nazionale preliminare di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 è espletata in tutti gli Stati membri interessati. La domanda è presentata alla Commissione da uno solo degli Stati membri o dei paesi terzi oppure da una sola delle associazioni richiedenti dei paesi terzi e comprende:
a)
gli elementi che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni previste agli del regolamento (CE) n. 479/2008;
b)
la prova della protezione nei paesi terzi interessati e
c)
un’autorizzazione, ai sensi del paragrafo 2, da parte di ciascuno degli altri Stati membri o paesi terzi interessati.
5. Gli Stati membri, i paesi terzi o le associazioni di produttori stabilite in paesi terzi che presentano alla Commissione una domanda transfrontaliera ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo diventano il destinatario di ogni comunicazione o decisione della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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