Art. 10

Presentazione di una domanda transfrontaliera

In vigore dal 14 lug 2009
Presentazione di una domanda transfrontaliera 1.   In caso di richiesta transfrontaliera relativa a un nome che designa una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune da una o più associazioni di produttori che rappresentano tale zona. 2.   Se la domanda riguarda solo Stati membri, è espletata la procedura nazionale preliminare di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 in tutti gli Stati membri interessati. Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, la domanda transfrontaliera è presentata alla Commissione da un solo Stato membro a nome degli altri Stati membri, insieme all’autorizzazione ricevuta da ciascuno di questi Stati membri ad agire in nome e per conto loro. 3.   Una domanda transfrontaliera che riguarda solo paesi terzi è presentata alla Commissione da una sola associazione richiedente a nome delle altre oppure da uno solo dei paesi terzi a nome degli altri e comprende: a) gli elementi che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni previste agli del regolamento (CE) n. 479/2008; b) la prova della protezione nei paesi terzi interessati e c) un’autorizzazione, ai sensi del paragrafo 2, da parte di ciascuno degli altri paesi terzi interessati. 4.   Se una domanda transfrontaliera coinvolge almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la procedura nazionale preliminare di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 è espletata in tutti gli Stati membri interessati. La domanda è presentata alla Commissione da uno solo degli Stati membri o dei paesi terzi oppure da una sola delle associazioni richiedenti dei paesi terzi e comprende: a) gli elementi che dimostrano il soddisfacimento delle condizioni previste agli del regolamento (CE) n. 479/2008; b) la prova della protezione nei paesi terzi interessati e c) un’autorizzazione, ai sensi del paragrafo 2, da parte di ciascuno degli altri Stati membri o paesi terzi interessati. 5.   Gli Stati membri, i paesi terzi o le associazioni di produttori stabilite in paesi terzi che presentano alla Commissione una domanda transfrontaliera ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo diventano il destinatario di ogni comunicazione o decisione della Commissione.
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Presentazione di una domanda transfrontaliera (Art. 10 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo