Art. 12

Esame delle condizioni di validità

In vigore dal 14 lug 2009
Esame delle condizioni di validità 1.   Se una domanda ammissibile di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica non rispetta le condizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione informa le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi dei motivi del rigetto e fissa un termine per il ritiro o la modifica della domanda oppure per la presentazione di osservazioni. 2.   Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel territorio del paese terzo non pongono rimedio entro il termine agli ostacoli che impediscono la registrazione, la Commissione respinge la domanda in applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008. 3.   La Commissione adotta una decisione di rigetto della denominazione di origine o dell’indicazione geografica in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione in merito al rigetto della domanda è comunicata alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.
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Esame delle condizioni di validità (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo