Art. 13

Procedura nazionale di opposizione in caso di domande transfrontaliere

In vigore dal 14 lug 2009
Procedura nazionale di opposizione in caso di domande transfrontaliere Ai fini dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, se una domanda transfrontaliera riguarda solo Stati membri o almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la procedura di opposizione è espletata in tutti gli Stati membri interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:607:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedura nazionale di opposizione in caso di domande transfrontaliere (Art. 13 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo