Art. 13
Procedura nazionale di opposizione in caso di domande transfrontaliere
In vigore dal 14 lug 2009
Procedura nazionale di opposizione in caso di domande transfrontaliere
Ai fini dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, se una domanda transfrontaliera riguarda solo Stati membri o almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la procedura di opposizione è espletata in tutti gli Stati membri interessati.
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