Art. 15

Ammissibilità nell’ambito della procedura comunitaria

In vigore dal 14 lug 2009
Ammissibilità nell’ambito della procedura comunitaria 1.   Per determinare se un’opposizione sia ammissibile, ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione verifica se la stessa indica i diritti anteriori addotti e i motivi dell’opposizione e se sono rispettati i termini per il suo ricevimento. 2.   L’opposizione basata sulla notorietà e sulla reputazione di un marchio commerciale preesistente, in conformità all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, è accompagnata dalla prova della presentazione, della registrazione o dell’uso del marchio commerciale preesistente, come il certificato di registrazione o la prova del suo uso, nonché dalla prova della sua notorietà e reputazione. 3.   Le opposizioni debitamente motivate contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell’opposizione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi. Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l’uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell’uso del marchio preesistente e sulla sua notorietà e reputazione. 4.   Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 3, non sono presentati contemporaneamente al ricorso in opposizione, o mancano documenti, la Commissione ne informa l’opponente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge l’opposizione in quanto inammissibile. La decisione in merito all’inammissibilità è comunicata all’opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo. 5.   Le opposizioni ritenute ammissibili sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.
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Ammissibilità nell’ambito della procedura comunitaria (Art. 15 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo