Art. 16
Esame di un’opposizione nell’ambito della procedura comunitaria
In vigore dal 14 lug 2009
Esame di un’opposizione nell’ambito della procedura comunitaria
1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo l’opposizione che non sia stata respinta a norma dell’, paragrafo 4, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data della comunicazione. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto di due mesi sono comunicate all’opponente.
Nel corso dell’esame di un’opposizione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall’invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.
2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo oppure l’opponente non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sull’opposizione.
3. La Commissione adotta una decisione di registrazione o di rigetto della denominazione di origine o dell’indicazione geografica in base alle prove di cui dispone. La decisione di rigetto è comunicata all’opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo.
4. In caso di opposizioni multiple, dopo un esame preliminare di una o più di tali opposizioni è probabile che la domanda di registrazione non possa essere accolta; in tali casi, la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.
In caso di rigetto di una domanda, le procedure di opposizione sospese si considerano archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.
Storico versioni
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