Art. 18
Registro
In vigore dal 14 lug 2009
Registro
1. La Commissione tiene aggiornato il «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 (di seguito: «il registro»).
2. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche accettate sono iscritte nel registro.
Per le denominazioni registrate in virtù dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione iscrive nel registro i dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ad eccezione di quelli previsti alla lettera f).
3. La Commissione iscrive i seguenti dati nel registro:
a)
il nome registrato del prodotto o dei prodotti;
b)
la protezione del nome come indicazione geografica o come denominazione di origine;
c)
il nome del paese o dei paesi di origine;
d)
la data di registrazione;
e)
il riferimento all’atto col quale il nome è stato registrato;
f)
il riferimento al documento unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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