Art. 18

Registro

In vigore dal 14 lug 2009
Registro 1.   La Commissione tiene aggiornato il «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 (di seguito: «il registro»). 2.   Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche accettate sono iscritte nel registro. Per le denominazioni registrate in virtù dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione iscrive nel registro i dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ad eccezione di quelli previsti alla lettera f). 3.   La Commissione iscrive i seguenti dati nel registro: a) il nome registrato del prodotto o dei prodotti; b) la protezione del nome come indicazione geografica o come denominazione di origine; c) il nome del paese o dei paesi di origine; d) la data di registrazione; e) il riferimento all’atto col quale il nome è stato registrato; f) il riferimento al documento unico.
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Registro (Art. 18 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo