Art. 19
Protezione
In vigore dal 14 lug 2009
Protezione
1. La protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica vale a decorrere dalla data di iscrizione nel registro.
2. In caso di uso illegale di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, le autorità competenti degli Stati membri adottano, di propria iniziativa, a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure a richiesta di un soggetto interessato, le misure necessarie per far cessare l’uso illegale e impedire la commercializzazione o l’esportazione dei prodotti di cui trattasi.
3. La protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica si applica al nome intero, compresi i suoi elementi costitutivi, purché siano di per sé distintivi. Non sono protetti gli elementi non distintivi o generici di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta.
Storico versioni
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