Art. 45
Presentazione di una richiesta di cancellazione
In vigore dal 14 lug 2009
Presentazione di una richiesta di cancellazione
1. Uno Stato membro, un paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo può presentare alla Commissione una richiesta di cancellazione debitamente motivata utilizzando il modulo figurante nell’allegato IX. Le richieste di cancellazione sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione della richiesta di cancellazione alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data è resa pubblica con i mezzi adeguati.
2. La Commissione appone la data di ricezione e il numero d’ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono la richiesta di cancellazione.
All’autore della richiesta di cancellazione è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:
a)
il numero di fascicolo;
b)
il numero di pagine ricevute e
c)
la data di ricevimento della domanda.
3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:607:oj#art-45