Art. 47

Esame delle richieste di cancellazione

In vigore dal 14 lug 2009
Esame delle richieste di cancellazione 1.   La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo la richiesta di cancellazione che non sia stata respinta a norma dell’, paragrafo 3, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel suddetto termine di due mesi sono comunicate all’autore della richiesta di cancellazione. Nel corso dell’esame di una cancellazione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall’invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti. 2.   Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo o l’autore della richiesta di cancellazione non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine stabilito, la Commissione adotta una decisione sulla cancellazione. 3.   La Commissione adotta una decisione di cancellazione della menzione tradizionale in base alla documentazione di cui dispone. Essa verifica se continuano ad essere rispettate le condizioni di cui all’. La decisione di cancellazione è comunicata all’autore della relativa richiesta e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo. 4.   In caso di richieste multiple di cancellazione, dopo un esame preliminare di una o più di tali richieste è probabile che una menzione tradizionale non possa più continuare ad essere protetta: in tal caso la Commissione può sospendere le altre procedure di cancellazione. In tal caso la Commissione informa gli altri richiedenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura. In caso di cancellazione di una menzione tradizionale, le procedure di cancellazione sospese si considerano archiviate e gli autori delle richieste di cancellazione ne sono debitamente informati. 5.   La Commissione sopprime la menzione dall’elenco dell’allegato XII non appena la cancellazione acquista efficacia.
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Esame delle richieste di cancellazione (Art. 47 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo