Art. 20
Modifiche del disciplinare o del documento unico
In vigore dal 14 lug 2009
Modifiche del disciplinare o del documento unico
1. La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare di produzione, presentata da un richiedente ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008 con riferimento ad una denominazione di origine protetta o a un’indicazione geografica protetta, è redatta in conformità con l’allegato IV del presente regolamento.
2. Per determinare se la domanda di approvazione di modifiche di un disciplinare di produzione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 sia ammissibile, la Commissione verifica che siano state trasmesse le informazioni previste all’, paragrafo 2, del medesimo regolamento e una domanda completa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 479/2008 si applicano, mutatis mutandis, gli del presente regolamento.
4. Una modifica è considerata minore se:
a)
non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
b)
non modifica il legame;
c)
non include una modifica del nome o di una parte del nome del prodotto;
d)
lascia invariata la delimitazione della zona geografica;
e)
non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
5. Se la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare è presentata da un richiedente diverso dal richiedente iniziale, la Commissione comunica la domanda al richiedente iniziale.
6. La Commissione, se decide di accettare una modifica del disciplinare di produzione che riguarda o comprende una modifica delle informazioni iscritte nel registro, procede alla cancellazione dei dati originali dal registro e iscrive i dati nuovi con efficacia dalla data di decorrenza della relativa decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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