Art. 22
Ammissibilità
In vigore dal 14 lug 2009
Ammissibilità
1. Per determinare l’ammissibilità di una richiesta di cancellazione, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione verifica che la richiesta medesima:
a)
indichi l’interesse legittimo, i motivi e la giustificazione della richiesta da parte del suo autore;
b)
spieghi i motivi della cancellazione e
c)
faccia riferimento a una dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo di residenza o di stabilimento della sede legale dell’autore della richiesta, che correda la richiesta di cancellazione.
2. Le richieste di cancellazione contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della cancellazione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.
3. Se le informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni e i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presentati contemporaneamente alla richiesta di cancellazione, la Commissione ne informa l’autore e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la richiesta in quanto inammissibile. La decisione in merito all’inammissibilità è comunicata all’autore della richiesta di cancellazione e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o all’autore della richiesta di cancellazione stabilito nel paese terzo.
4. Le richieste di cancellazione ritenute ammissibili e le procedure di cancellazione avviate per iniziativa della Commissione sono comunicate alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o ai richiedenti stabiliti nel paese terzo a cui appartiene la denominazione di origine o l’indicazione geografica oggetto della cancellazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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