Art. 8

Condizionamento nella zona geografica delimitata

In vigore dal 14 lug 2009
Condizionamento nella zona geografica delimitata Qualora il disciplinare di produzione preveda l’obbligo di effettuare il condizionamento all’interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità a una delle condizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 479/2008, è fornita una motivazione di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi.
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Condizionamento nella zona geografica delimitata (Art. 8 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo