Art. 2

Richiedente

In vigore dal 14 lug 2009
Richiedente 1.   Un singolo produttore può essere un richiedente ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 se è dimostrato che: a) è l’unico produttore nella zona geografica delimitata e b) la zona geografica delimitata oggetto della domanda, se è circondata da zone a denominazione di origine o indicazione geografica, possiede caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle delle zone delimitate circostanti, oppure le caratteristiche del prodotto differiscono da quelle dei prodotti ottenuti nelle zone delimitate circostanti. 2.   Uno Stato membro o un paese terzo, o le rispettive autorità competenti, non possono essere un richiedente ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008.
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