Art. 63
Norme specifiche sulle varietà di uve da vino e sull’annata dei vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta
In vigore dal 14 lug 2009
Norme specifiche sulle varietà di uve da vino e sull’annata dei vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti o le autorità responsabili di procedere alla certificazione prevista dall’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, secondo i criteri stabiliti dall’ del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
2. Provvedono alla certificazione del vino, in ogni fase della produzione, compresa la fase del condizionamento:
a)
l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1, o
b)
uno o più organismi di controllo ai sensi dell’, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’ di detto regolamento.
L’autorità o le autorità di controllo di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.
Gli organismi di certificazione di cui al primo comma, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.
I costi della certificazione sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.
3. La procedura di certificazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008 garantisce, mediante una documentazione amministrativa probante, la veridicità della o delle varietà di uve da vino e dell’annata riportate sull’etichetta del vino.
Inoltre, gli Stati membri produttori possono decidere di effettuare:
a)
un esame organolettico del vino, olfattivo e gustativo, su campioni anonimi, per verificare che la caratteristica essenziale del vino sia dovuta al vitigno o ai vitigni utilizzati;
b)
un esame analitico per i vini ottenuti da un unico vitigno.
La procedura di certificazione è realizzata dalle autorità competenti o dagli organismi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 nello Stato membro di produzione.
La certificazione è effettuata:
a)
mediante controlli casuali in base ad un’analisi di rischio, oppure
b)
mediante controlli a campione, oppure
c)
mediante controlli sistematici.
I controlli casuali si basano su un piano di controllo prestabilito dall’autorità, che copre le varie fasi della produzione. Il piano di controllo è noto agli operatori. Gli Stati membri selezionano a caso il numero minimo di operatori da sottoporre a controllo.
Nel caso dei controlli a campione gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell’intero territorio nazionale e corrispondano al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.
I controlli casuali possono essere combinati ai controlli a campione.
4. Con riferimento al disposto dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri produttori si accertano che i produttori dei vini ivi indicati siano produttori riconosciuti dallo Stato membro di produzione.
5. Per quanto riguarda il controllo, compresa la tracciabilità, gli Stati membri produttori provvedono a che siano applicati il titolo V del regolamento (CE) n. 555/2008 e il regolamento (CE) n. 606/2009.
6. Per i vini transfrontalieri di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, la certificazione può essere eseguita dalle autorità di uno dei due Stati membri interessati.
7. Per i vini prodotti in conformità all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono decidere di usare il termine «
vino varietale
» completato dal nome:
a)
dello Stato membro o degli Stati membri;
b)
del vitigno o dei vitigni.
Per i vini senza denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta o senza indicazione geografica prodotti in paesi terzi, che recano sull’etichetta il nome di una o più varietà di uve da vino o l'annata, i paesi terzi possono decidere di utilizzare il termine «
vino varietale
» completato dal nome o dai nomi del paese terzo o dei paesi terzi interessati.
L’ del presente regolamento non si applica qualora sia indicato il nome dello Stato membro o degli Stati membri oppure del paese terzo o dei paesi terzi.
8. I paragrafi da 1 a 6 si applicano ai prodotti ottenuti da uve vendemmiate a partire dal 2009.
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