Art. 65

Indicazione dei simboli comunitari

In vigore dal 14 lug 2009
Indicazione dei simboli comunitari 1.   I simboli comunitari di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 possono figurare sulle etichette dei vini conformemente all’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (16). In deroga all’, le diciture «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA» e «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» all’interno dei simboli possono essere sostituite da termini equivalenti in un’altra lingua ufficiale della Comunità, secondo quanto stabilito nell’allegato succitato. 2.   I simboli o le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008, qualora figurino sull’etichetta del prodotto, sono accompagnati dalla corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
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Indicazione dei simboli comunitari (Art. 65 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo