Art. 64

Indicazione del tenore di zucchero

In vigore dal 14 lug 2009
Indicazione del tenore di zucchero 1.   Salvo diversa disposizione prevista all’ del presente regolamento, il tenore di zucchero espresso in fruttosio e glucosio, a norma dell’allegato XIV, parte B, del presente regolamento, può figurare sull’etichettatura dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008. 2.   Se il tenore di zucchero dei prodotti giustifica l’uso di due dei termini elencati nell’allegato XIV, parte B, è indicato solo uno di questi due termini. 3.   Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell’allegato XIV, parte B, del presente regolamento, il tenore di zucchero non può differire di oltre 1 g per litro da quello indicato sull’etichetta del prodotto. 4.   Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui ai punti 3, 8 e 9 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008, purché gli Stati membri o i paesi terzi disciplinino le condizioni di impiego dell’indicazione del tenore di zucchero.
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Indicazione del tenore di zucchero (Art. 64 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo