Art. 71

Nomi di vini protetti in virtù del regolamento (CE) n. 1493/1999

In vigore dal 14 lug 2009
Nomi di vini protetti in virtù del regolamento (CE) n. 1493/1999 1.   La Commissione appone sui documenti ricevuti dagli Stati membri in applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, relativi ad una denominazione di origine o ad un’indicazione geografica di cui all’, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la data di ricezione e il numero del fascicolo. Allo Stato membro è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti: a) il numero di fascicolo; b) il numero di documenti ricevuti e c) la data di ricevimento dei documenti. La data di presentazione alla Commissione è la data alla quale i documenti sono protocollati nel registro della corrispondenza della Commissione. 2.   La Commissione adotta una decisione in merito alla cancellazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 in base ai documenti di cui dispone in applicazione dell’, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
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Nomi di vini protetti in virtù del regolamento (CE) n. 1493/1999 (Art. 71 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo