Art. 72

Etichettatura temporanea

In vigore dal 14 lug 2009
Etichettatura temporanea 1.   In deroga all’ del presente regolamento, i vini che recano una denominazione di origine o un’indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica risponde ai requisiti di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono etichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento. 2.   Se la Commissione decide di non conferire la protezione a una denominazione di origine o a un’indicazione geografica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono ritirati dal mercato oppure rietichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:607:oj#art-72

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Etichettatura temporanea (Art. 72 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo