Art. 73

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 lug 2009
Disposizioni transitorie 1.   Ai nomi dei vini riconosciuti dagli Stati membri in quanto denominazione di origine o indicazione geografica entro il 1o agosto 2009, che non sono stati pubblicati dalla Commissione in applicazione dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, o dell’ del regolamento (CE) n. 753/2002, si applica la procedura di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008. 2.   Ogni modifica del disciplinare che riguardi nomi di vini protetti in virtù dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, o nomi di vini non protetti in applicazione della medesima disposizione, presentata allo Stato membro entro il 1o agosto 2009, è soggetta alla procedura di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 purché entro il 31 dicembre 2011 sia comunicata alla Commissione una decisione di approvazione dello Stato membro e un fascicolo tecnico conforme alle disposizioni dell’, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 3.   Gli Stati membri che non hanno presentato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 entro il 1o agosto 2009 sono tenuti a farlo entro il 1o agosto 2010. Nel frattempo, negli Stati membri interessati si applicano, mutatis mutandis, gli in quanto procedura nazionale preliminare ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008. 4.   I vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010 e che sono conformi alle disposizioni applicabili anteriormente al 1o agosto 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
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Disposizioni transitorie (Art. 73 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo