Art. 28

Domanda

In vigore dal 14 lug 2009
Domanda 1.   Le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo o un richiedente stabilito in un paese terzo possono chiedere la conversione di una denominazione di origine protetta in un’indicazione geografica protetta se non è più possibile o non può più essere assicurata la conformità di una denominazione di origine protetta al relativo disciplinare di produzione. La domanda di conversione da presentare alla Commissione è redatta in conformità al modulo figurante nell’allegato VI del presente regolamento. Le domande di conversione sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione della domanda di conversione alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. 2.   Se una domanda di conversione di una denominazione di origine in un’indicazione geografica non rispetta le condizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione informa le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo dei motivi del rifiuto e li invita a ritirare o a modificare la domanda oppure a presentare osservazioni entro due mesi. 3.   Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo non pongono rimedio entro il periodo di due mesi agli ostacoli che impediscono la conversione in un’indicazione geografica la Commissione respinge la domanda. 4.   La Commissione adotta una decisione di rigetto della conversione in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione in merito al rigetto della domanda è comunicata alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo. 5.   Non si applicano l’ né l’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.
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Domanda (Art. 28 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo