Art. 26
Esami analitici e organolettici
In vigore dal 14 lug 2009
Esami analitici e organolettici
Gli esami analitici e organolettici di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), consistono in:
a)
un’analisi del vino che misura le seguenti caratteristiche:
i)
in base ad un’analisi chimica e fisica:
—
il titolo alcolometrico totale ed effettivo;
—
gli zuccheri totali espressi in fruttosio o glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti);
—
l’acidità totale;
—
l’acidità volatile;
—
l’anidride solforosa totale;
ii)
in base ad un’analisi complementare:
—
l’anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C);
—
ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare di produzione delle denominazione di origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi;
b)
un esame organolettico visivo, olfattivo e gustativo.
Storico versioni
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