Art. 26

Esami analitici e organolettici

In vigore dal 14 lug 2009
Esami analitici e organolettici Gli esami analitici e organolettici di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), consistono in: a) un’analisi del vino che misura le seguenti caratteristiche: i) in base ad un’analisi chimica e fisica: — il titolo alcolometrico totale ed effettivo; — gli zuccheri totali espressi in fruttosio o glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti); — l’acidità totale; — l’acidità volatile; — l’anidride solforosa totale; ii) in base ad un’analisi complementare: — l’anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C); — ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare di produzione delle denominazione di origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi; b) un esame organolettico visivo, olfattivo e gustativo.
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Esami analitici e organolettici (Art. 26 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo