Art. 20
In vigore dal 5 mag 2009
1. Gli esportatori di prodotti a duplice uso tengono dettagliati registri commerciali o la documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare:
a)
la descrizione dei prodotti a duplice uso;
b)
la quantità dei prodotti a duplice uso;
c)
il nominativo e l’indirizzo dell’esportatore e del destinatario;
d)
qualora siano conosciuti, l’uso finale e l’utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
2. Conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nei rispettivi Stati membri gli intermediari tengono registri commerciali o la documentazione relativi ai servizi di intermediazione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ in modo da poter provare, se richiesti, la descrizione dei prodotti a duplice uso oggetto dei servizi di intermediazione, il periodo in cui i prodotti sono stati oggetto di tali servizi, la loro destinazione ed i paesi interessati da tali servizi di intermediazione.
3. I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l’esportazione o sono stati forniti i servizi di intermediazione. Essi sono presentati, quando ne facciano richiesta, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore o è stabilito o risiede l’intermediario.
Storico versioni
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