Art. 25

In vigore dal 5 mag 2009
Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti di cui all’. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Ogni tre anni essa riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2009/428 — Testo vigente | Portale Normativo