Art. 23

In vigore dal 5 mag 2009
1.   È istituito un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Esso esamina tutte le questioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento, sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro. 2.   Il presidente del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, o il gruppo di coordinamento ogniqualvolta lo ritenga necessario, consulta gli esportatori, gli intermediari e le altre parti interessati dal presente regolamento.
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