Art. 18

In vigore dal 5 mag 2009
Le disposizioni dell’articolo 843 e degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano alle restrizioni relative all’esportazione, alla riesportazione e all’uscita dal territorio doganale dei prodotti a duplice uso per la cui esportazione è necessaria un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2009/428 — Testo vigente | Portale Normativo