Art. 13

In vigore dal 5 mag 2009
1.   Le autorità competenti degli Stati membri possono, ai sensi del presente regolamento, negare l’autorizzazione di esportazione e annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell’autorizzazione di esportazione oppure quando hanno stabilito che l’esportazione prevista non deve essere autorizzata, esse lo notificano alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione e comunicano loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un’autorizzazione di esportazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, al termine del periodo di sospensione, agli Stati membri e alla Commissione è comunicata la valutazione finale. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri rivedono i dinieghi delle autorizzazioni notificati a norma del paragrafo 1 entro tre anni dalla notifica e li revocano, modificano o rinnovano. Le autorità competenti degli Stati membri notificheranno quanto prima i risultati del riesame alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. I dinieghi non revocati rimangono validi. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano senza ritardo agli Stati membri e alla Commissione le loro decisioni di divieto di transito di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I, prese a norma dell’. Tali notifiche conterranno tutte le informazioni pertinenti, inclusa la classificazione del prodotto, i suoi parametri tecnici, il paese di destinazione e l’utilizzatore finale. 4.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle autorizzazioni di servizi di intermediazione. 5.   Prima che le autorità competenti di uno Stato membro, in ottemperanza al presente regolamento, rilascino un’autorizzazione di esportazione o di servizi di intermediazione o decidano in merito ad un transito, esse esaminano tutti i dinieghi validi o le decisioni di divieto di transito di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I, prese ai sensi del presente regolamento, per accertare se un’autorizzazione o un transito siano stati negati dalle autorità competenti di un altro Stato membro o di altri Stati membri per una transazione essenzialmente identica (cioè con un prodotto con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici e lo stesso utilizzatore finale o destinatario). Esse consultano prima le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso tali dinieghi o decisioni di divieto di transito di cui ai paragrafi 1 e 3. Se a seguito di tale consultazione, le autorità dello Stato membro decidono di rilasciare l’autorizzazione o permettere il transito, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la loro decisione. 6.   Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo avvengono mediante mezzi elettronici sicuri, compreso un sistema sicuro che può essere istituito in conformità dell’, paragrafo 4. 7.   Tutte le informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui all’, paragrafi 3, 4 e 6, in materia di riservatezza delle informazioni.
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