Art. 14

In vigore dal 5 mag 2009
1.   Tutte le autorizzazioni di esportazione specifiche e globali e le autorizzazioni per i servizi di intermediazione sono rilasciate per iscritto o con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell’ordine definito nei modelli che compaiono agli allegati III a e III b. 2.   A richiesta degli esportatori, le autorizzazioni di esportazione globali che contengono limitazioni quantitative possono essere suddivise.
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