Art. 10

In vigore dal 5 mag 2009
1.   Le autorizzazioni di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri in cui l’intermediario è residente o stabilito. Tali autorizzazioni sono rilasciate per una determinata quantità di prodotti specifici circolanti tra due o più paesi terzi. L’ubicazione dei prodotti nei paesi terzi d’origine, l’utilizzatore finale e il luogo esatto in cui è stabilito devono essere chiaramente precisati. Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio della Comunità. 2.   Gli intermediari mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie relativamente alla loro domanda di autorizzazione di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento, segnatamente i dati specifici relativi all’ubicazione dei prodotti a duplice uso nel paese terzo d’origine, una chiara descrizione dei prodotti e della quantità interessata, i terzi implicati nella transazione, il paese terzo di destinazione, l’utilizzatore finale in tale paese e il luogo esatto in cui è stabilito. 3.   Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di servizi di intermediazione entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale. 4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento. La Commissione pubblica l’elenco di tali autorità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
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