Art. 6

In vigore dal 5 mag 2009
1.   Il transito di prodotti a duplice uso non comunitari compresi nell’elenco di cui all’allegato I può essere vietato dalle autorità competenti degli Stati membri in cui il transito ha luogo nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’, paragrafo 1. Ai fini della decisione di divieto, gli Stati membri tengono conto degli obblighi e impegni assunti in quanto parti di trattati internazionali o membri di regimi internazionali di non proliferazione. 2.   Prima di decidere se vietare o meno il transito, uno Stato membro può prevedere che le sue autorità competenti possano, in singoli casi, subordinare ad autorizzazione il transito specifico di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’, paragrafo 1. 3.   Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’, paragrafo 2. 4.   Le disposizioni dell’, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano alle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:428:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo