Art. 4
In vigore dal 5 mag 2009
1. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.
2. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti deciso con una posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l’esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini del presente paragrafo per «scopi militari» si intende:
a)
l’inserimento in prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
b)
l’utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell’elenco summenzionato;
c)
l’utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell’elenco summenzionato.
3. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione anche nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.
4. Un esportatore, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende esportare e che non sono compresi nell’elenco di cui all’allegato I sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, deve informarne le autorità di cui al paragrafo 1, che decideranno in merito all’opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.
5. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I qualora l’esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1.
6. Uno Stato membro che, in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, subordina ad autorizzazione l’esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell’elenco di cui all’allegato I, ne informa, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e le trasmettono alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti.
7. Le disposizioni di cui all’, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7 si applicano ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.
8. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 2603/69.
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