Art. 11
In vigore dal 5 mag 2009
1. Se i prodotti a duplice uso, per i quali è stata chiesta un’autorizzazione di esportazione specifica verso una destinazione che non figura nell’allegato II o verso tutte le destinazioni, nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nell’allegato IV, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta, tale circostanza deve essere indicata nella richiesta. Le autorità competenti dello Stato membro al quale l’autorizzazione viene richiesta consultano immediatamente le corrispondenti autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono loro le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell’autorizzazione. La comunicazione di obiezioni vincola lo Stato membro cui è stata fatta la richiesta.
Se non pervengono obiezioni entro dieci giorni lavorativi, si considera che lo Stato membro consultato o gli Stati membri consultati non hanno obiezioni.
In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine di dieci giorni. Tuttavia la proroga non può superare i trenta giorni lavorativi.
2. Qualora un’esportazione possa recare pregiudizio a interessi vitali in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere ad un altro Stato membro di non concedere l’autorizzazione di esportazione, oppure, qualora siffatta autorizzazione sia stata concessa, chiederne l’annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente con lo Stato membro richiedente consultazioni di natura non vincolante, che dovranno terminare entro dieci giorni lavorativi. Qualora lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta decida di rilasciare l’autorizzazione, ciò va notificato alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico di cui all’, paragrafo 6.
Storico versioni
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