Art. 15
In vigore dal 5 mag 2009
1. L’elenco di prodotti a duplice uso di cui all’allegato I è aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
2. L’allegato IV, che è un sottoinsieme dell’allegato I, è aggiornato in relazione all’articolo 30 del trattato che istituisce la Comunità europea, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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