Art. 19

In vigore dal 5 mag 2009
1.   Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, in particolare per eliminare il rischio che eventuali difformità di applicazione dei controlli all’esportazione effettuati su prodotti a duplice uso inducano deviazioni di traffico che potrebbero creare difficoltà ad uno o più Stati membri. 2.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficace il regime comunitario di controllo delle esportazioni. Tali informazioni possono comprendere: a) dati particolareggiati relativi agli esportatori che, in conseguenza di sanzioni nazionali, sono stati privati del diritti di usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o autorizzazioni generali di esportazione della Comunità; b) dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti implicati in attività di approvvigionamento sospette e, se disponibili, itinerari seguiti. 3.   Fatto salvo l’ del presente regolamento, si applicano, con gli eventuali adattamenti, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (6), in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni. 4.   Un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione, può essere istituito da quest’ultima in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell’. 5.   La responsabilità di fornire orientamenti agli esportatori ed agli intermediari spetterà agli Stati membri in cui essi risiedono o sono stabiliti. La Commissione ed il Consiglio possono altresì mettere a disposizione dei soggetti di cui al presente regolamento orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche. 6.   Il trattamento di dati personali è conforme alle norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
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Art. 19 Regolamento (UE) 2009/428 — Testo vigente | Portale Normativo