Art. 21

In vigore dal 5 mag 2009
Per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti: a) di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante prodotti a duplice uso; b) di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo all’esportazione, che possono consistere in particolare nel potere di ispezionare i locali nei quali le persone interessate a un’operazione di esportazione o gli intermediari che intervengono nella fornitura di servizi di intermediazione nelle circostanze di cui all’ svolgono la propria attività.
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