Art. 17
In vigore dal 5 mag 2009
1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all’uopo abilitati.
2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
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