Art. 12

In vigore dal 5 mag 2009
1.   Ai fini del rilascio di un’autorizzazione d’esportazione specifica o globale o di un’autorizzazione di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui: a) gli obblighi e gli impegni che ciascuno di loro ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali; b) gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; c) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (5); d) considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione. 2.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale di esportazione, gli Stati membri tengono conto dell’applicazione, da parte dell’esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell’autorizzazione.
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