Art. 8

In vigore dal 5 mag 2009
1.   Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, uno Stato membro può vietare l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, immediatamente dopo la loro adozione, indicandone con precisione i motivi. 3.   Gli Stati membri notificano inoltre immediatamente alla Commissione ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1. 4.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
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