Art. 3

In vigore dal 5 mag 2009
1.   L’esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad autorizzazione. 2.   Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma degli o 8, anche l’esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.
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