Art. 5

In vigore dal 5 mag 2009
1.   I servizi di intermediazione relativi a prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I sono subordinati alla presentazione di un’autorizzazione nel caso in cui l’intermediario sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è residente o stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’, paragrafo 1. Un intermediario, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I per i quali propone i servizi d’intermediazione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’, paragrafo 1, deve informarne le autorità competenti che decideranno in merito all’opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione. 2.   Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’, paragrafo 2. 3.   Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’, paragrafo 1. 4.   Le disposizioni di cui all’, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano alle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
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