Art. 2

In vigore dal 5 mag 2009
Ai fini del presente regolamento: 1) «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari; 2) «esportazione» è: i) un regime di esportazione ai sensi dell’articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario); ii) una riesportazione, ai sensi dell’articolo 182 di detto codice, esclusi i prodotti in transito; e iii) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori della Comunità europea; comprende la messa a disposizione in forma elettronica di tale software e tecnologie a persone giuridiche e fisiche e a consorzi al di fuori della Comunità. L’esportazione include anche la trasmissione orale di tecnologia quando tale tecnologia è descritta al telefono; 3) «esportatore» è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio: i) per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell’accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto l’esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità; ii) che decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori della Comunità. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l’esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella Comunità; 4) «dichiarazione d’esportazione» è l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione; 5) «servizi di intermediazione» sono: — la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o — la vendita o l’acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo. Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l’assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione; 6) «intermediario» è qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro della Comunità che svolga i servizi definiti all’ dalla Comunità verso il territorio di un paese terzo; 7) «transito» è il trasporto di prodotti a duplice uso non comunitari che entrano e attraversano il territorio doganale della Comunità con una destinazione esterna alla Comunità stessa; 8) «autorizzazione di esportazione specifica» è un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso; 9) «autorizzazione generale di esportazione della Comunità» è un’autorizzazione all’esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione, concessa a tutti gli esportatori che rispettano le sue condizioni d’uso elencate all’allegato II; 10) «autorizzazione globale di esportazione» è un’autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici; 11) «autorizzazione generale di esportazione nazionale» è un’autorizzazione all’esportazione concessa a norma dell’, paragrafo 2, e definita dalla legislazione nazionale conformemente all’ e all’allegato III c; 12) «territorio doganale dell’Unione europea» è il territorio ai sensi dell’ del codice doganale comunitario; 13) «prodotti a duplice uso non comunitari» sono i prodotti che hanno lo status di merci non comunitarie ai sensi dell’, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario).
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