Art. 9
In vigore dal 5 mag 2009
1. Il presente regolamento istituisce un’autorizzazione generale di esportazione della Comunità per talune esportazioni, come indicato nell’allegato II.
2. Per tutte le altre operazioni di esportazione per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 4, questa autorizzazione può essere specifica, globale o generale.
Tutte le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio della Comunità.
Gli esportatori mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie relativamente alla loro domanda d’autorizzazione specifica o globale di esportazione, in modo da fornire informazioni complete alle autorità nazionali competenti in particolare per quanto riguarda l’utilizzatore finale, il paese di destinazione e l’uso finale del prodotto esportato. Se del caso, l’autorizzazione può essere subordinata ad una dichiarazione relativa all’uso finale.
3. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o globali entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale.
4. Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali:
a)
escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati alla parte 2 dell’allegato II;
b)
sono definite dalla legislazione o prassi nazionale. Possono essere utilizzate da tutti gli esportatori stabiliti o residenti nello Stato membro che rilascia tali autorizzazioni qualora soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella legislazione nazionale complementare. Sono rilasciate conformemente alle indicazioni di cui all’allegato III c e alla legislazione o prassi nazionale.
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C;
c)
non possono essere utilizzate qualora l’esportatore sia stato informato dalle sue autorità del fatto che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui all’, paragrafi 1 e 3 o paragrafo 2 in un paese soggetto ad un embargo sugli armamenti deciso con una posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, qualora l’esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati alle utilizzazioni summenzionate.
5. Gli Stati membri mantengono o introducono nelle loro rispettive legislazioni nazionali la possibilità di concedere un’autorizzazione di esportazione globale.
6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate:
a)
al rilascio delle autorizzazioni d’esportazione di prodotti a duplice uso;
b)
alla decisione di vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari di cui al presente regolamento.
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, la Commissione pubblica l’elenco di tali autorità.
Storico versioni
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