Art. 16

In vigore dal 5 mag 2009
1.   In occasione dell’espletamento delle formalità per l’esportazione di prodotti a duplice uso presso l’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione, l’esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute. 2.   All’esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata. 3.   Fatte salve le competenze attribuitegli ai sensi del codice doganale comunitario, uno Stato membro può altresì, per un periodo non superiore ai periodi di cui al paragrafo 4, sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti a duplice uso di cui all’allegato I e coperti da valida autorizzazione di esportazione lascino la Comunità attraverso il proprio territorio qualora abbia ragioni di sospettare: a) che al momento del rilascio dell’autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o b) che le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell’autorizzazione. 4.   Nel caso di cui al precedente paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione di esportazione sono consultate immediatamente affinché possano adottare provvedimenti ai sensi dell’, paragrafo 1. Se dette autorità competenti decidono di mantenere l’autorizzazione, esse devono rispondere entro un termine di dieci giorni lavorativi che, su loro richiesta, può essere esteso a trenta giorni lavorativi in circostanze eccezionali. In tal caso, o se non è pervenuta alcuna risposta entro dieci o trenta giorni lavorativi a seconda delle circostanze, i prodotti a duplice uso sono liberati immediatamente. Lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione informa gli altri Stati membri e la Commissione.
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