Art. 22
In vigore dal 5 mag 2009
1. Per il trasferimento all’interno della Comunità dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato IV è richiesta un’autorizzazione. I prodotti di cui all’allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un’autorizzazione generale.
2. Uno Stato membro può imporre un’autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro se, al momento del trasferimento:
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all’operatore consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori della Comunità,
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l’esportazione dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad autorizzazione nello Stato membro dal quale i beni devono essere trasferiti, a norma degli o 8 e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita da un’autorizzazione generale o globale,
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i beni non devono essere sottoposti a processi o a lavorazioni di cui all’ del codice doganale comunitario nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti.
3. L’autorizzazione di trasferimento deve essere richiesta nello Stato membro da cui devono essere trasferiti i prodotti a duplice uso.
4. Nei casi in cui la successiva esportazione dei prodotti a duplice uso sia già stata accettata dallo Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti, nell’ambito delle procedure di consultazione di cui all’, viene immediatamente rilasciata all’operatore l’autorizzazione di trasferimento, a meno che le circostanze non siano cambiate significativamente.
5. Gli Stati membri che adottano leggi che impongono tale requisito informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
6. Le disposizioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non implicano alcun controllo alle frontiere interne della Comunità, ma unicamente controlli effettuati nell’ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio della Comunità.
7. L’applicazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non può in nessun caso avere come conseguenza che i trasferimenti di un determinato prodotto da uno Stato membro ad un altro siano subordinati a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso prodotto verso paesi terzi.
8. La documentazione e i registri relativi ai trasferimenti intracomunitari di prodotti a duplice uso elencati nell’allegato I sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il trasferimento e sono presentati, quando ne facciano richiesta, alle autorità competenti dello Stato membro da cui i prodotti sono stati trasferiti.
9. Uno Stato membro può prescrivere nella legislazione nazionale che per i trasferimenti intracomunitari da detto Stato membro di prodotti elencati nell’allegato I, parte 2, categoria 5, e che non sono elencati nell’allegato IV debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.
10. I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all’interno della Comunità dei prodotti a duplice uso elencati nell’allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dalla Comunità. Tra i documenti commerciali pertinenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell’ordine, fatture ed avvisi di spedizione.
Storico versioni
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