Art. 15
In vigore dal 18 dic 2008
1. Per effettuare le importazioni di cui all' può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che l'organismo pagatore o l'organismo d'intervento spagnolo o portoghese denominati nel prosieguo «organismo d'intervento» proceda all'acquisto, sul mercato mondiale, di determinati quantitativi di granturco e/o di sorgo e li sottoponga nello Stato membro interessato al regime del deposito doganale previsto dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (15), e dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del suddetto regime.
2. I quantitativi acquistati conformemente al paragrafo 1 sono messi in vendita sul mercato interno dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, a condizioni che consentano di evitare perturbazioni di tale mercato e nel rispetto dell' del presente regolamento.
Per la vendita sul mercato interno l'acquirente deposita, al momento del pagamento del prodotto, una cauzione di 15 EUR/t presso l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato. La cauzione è svincolata su presentazione della prova di cui all', paragrafo 3. Per lo svincolo della cauzione si applicano le disposizioni dell', paragrafo 3, secondo e terzo comma e dell', paragrafo 4.
3. All'atto dell'immissione in libera pratica è riscosso un dazio all'importazione pari alla media dei dazi stabiliti in applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 per i cereali in questione nel corso del mese che precede la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, previa detrazione di un importo pari al 55 % del prezzo d'intervento in vigore nello stesso mese.
L'immissione in libera pratica è effettuata dall'organismo d'intervento dello Stato membro interessato.
All'atto del pagamento delle merci da parte dell'acquirente all'organismo d'intervento il prezzo di vendita, detratto il dazio di cui al primo comma, costituisce l'importo riscosso ai sensi dell', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (16).
4. L'acquisto di cui al paragrafo 1 è considerato un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005.
5. I pagamenti effettuati dall'organismo d'intervento per gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono finanziati volta per volta dalla Comunità e sono considerati interventi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005. L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato contabilizza il valore della merce acquistata al prezzo «zero» sul conto di cui all' del regolamento (CE) n. 884/2006.
Storico versioni
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