Art. 3

In vigore dal 18 dic 2008
Entro il 15 di ogni mese le autorità competenti della Spagna e del Portogallo comunicano alla Commissione, per via elettronica, utilizzando il modello riportato nell’allegato I, i quantitativi di prodotti di cui all’, paragrafo 2, importati nel corso del secondo mese precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1296:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo